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Nel testo di legge sulla violenza sessuale la parola “consenso” non c'è più


Nel testo di legge sulla violenza sessuale la parola “consenso” non c'è più
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A novembre, dopo l’accordo Meloni-Schlein, e con il voto unanime della Camera, la legge volta a riscrivere il reato di violenza sessuale pareva cosa fatta.

Come ha dichiarato il capogruppo del PD al Senato “una sorta di stretta di mano ideale tra maggioranza e opposizione, che aveva un significato profondo: dire alle donne che la loro parola conta, che il loro ‘no’ è sufficiente, che non spetta a loro dimostrare di aver resistito, urlato, reagito”.

Ma la commissione Giustizia del Senato ha, ora, adottato il testo della presidente Giulia Bongiorno (Lega) che sposta i termini del reato e definisce lo stupro come di un atto compiuto contro la «volontà di una persona», mentre il testo approvato dalla Camera lo definiva un atto commesso senza il «consenso libero e attuale» di una persona.

Abbandona, quindi, il modello del consenso in favore del dissenso e della «volontà contraria».

Come ha detto Luciana Litizzetto, nel suo modo chiaro e diretto di definire le questioni: “Prima la legge era chiara: Solo se ti dico sì e sì. Solo sì e sì. Consenso. Fine. Lo capiscono tutti (….). Ora invece c'è il dissenso: cioè è violenza sessuale solo se la vittima ha detto no, ha espresso e manifestato chiaramente contrarietà. Lo ridico in modo ancora più chiaro. Prima era: io lo voglio, tu lo vuoi?  Consenso. Ora lui dice: io lo faccio, poi tu al limite mi dici di no. Dissenso, che è un po’ diverso. Conta la volontà contraria da valutare nel contesto, che è quella cosa elastica che serve sempre quando non vuoi essere chiaro, perché il contesto lo decide chi giudica, non chi subisce”.

La proposta della Senatrice Buongiorno introduce, appunto, anche il concetto pericoloso che la volontà contraria deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Definendo, inoltre, che il concetto di dissenso vale anche quando la violenza è commessa a sorpresa ossia approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere la propria determinazione.

Ciò implica che la volontà contraria all’atto sessuale verrà valutata secondo il contesto e, pertanto, deve essere dimostrata.

In questo modo il peso della prova grava sulla vittima.

Ma non sempre è possibile manifestare il dissenso; durante uno stupro è frequente che le vittime siano letteralmente immobilizzate e rese incapaci di sottrarsi alla violenza o di manifestare qualsiasi tipo di volontà oppositiva.

Questo testo riporta prepotentemente alla ribalta il dibattito sull’autodeterminazione dei corpi, sul carico della prova nei processi e sul rischio di vittimizzazione secondaria. 

Così si rischia di tutelare l’aggressore al posto della donna che ha subito l’abuso e si fa un passo indietro riportando al centro del discorso il comportamento della vittima e la sua presunta colpa, invece di definire la responsabilità di chi compie la violenza.

Il tutto in aperto contrasto con Convenzione di Istanbul che prevede il consenso come elemento essenziale del reato di violenza sessuale e recita nell’art. 36 «il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona».

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013, è il primo trattato internazionale volto a prevenire e combattere la violenza contro le donne e quella domestica definendole violazioni dei diritti umani.

In Italia abbiamo avuto bisogno del reato autonomo di femminicidio volto a punire chiunque cagioni la morte di una donna per motivi di odio, discriminazione, controllo o dominio, inclusi rifiuti di relazioni affettive. E ben venga, visto che nel 2025, i femminicidi sono stati ben 97 (dati Ministero dell’Interno).

Le donne, però, non devono essere rappresentate solo come soggetto intrinsecamente vulnerabile e bisognoso di speciale protezione; occorre che si promuova e si renda norma l’effettiva autonomia e autodeterminazione femminile.

Il modello ''senza consenso è stupro'' sarebbe stato una svolta nel diritto italiano: il principio del "consenso libero e attuale" sarebbe entrato nel Codice penale, allineando l’Italia agli standard europei.

Però, purtroppo, nel testo sulla violenza sessuale la parola “consenso” non c'è più.

Ma nella testa della maggioranza di governo è mai davvero esistita?

Il primo stop è arrivato proprio il 25 novembre 2025 - giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne - quando il Senato ha bloccato la proposta di modifica della legge opponendosi al concetto di consenso. Rinvio voluto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Le opposizioni, in segno di protesta, abbandonarono l’aula e Elly Schlein fece appello a Giorgia Meloni chiedendole di rispettare gli accordi presi. Accordi che ora paiono definitivamente disattesi, stante l’ultima riscrittura della Senatrice della Lega.

Che senso ha questa modifica? Perché abbandonare il concetto di consenso chiaro e d esplicito?

Questa mossa potrebbe assicurare alla Senatrice il supporto politico dei suoi colleghi di partito, ma non garantisce il pieno rispetto della dignità e dei diritti umani delle donne che hanno subito uno stupro.

Perché in Italia, nonostante l’emergenza di una persistente brutalità, non vengono affrontate e risolte le urgenti tematiche della violenza, degli abusi e delle difficoltà che riguardano tuttora le donne?

Questa scelta, che appare più politica che giuridica, induce a chiedersi se è mai stato davvero importante parlare seriamente di consenso e se le donne sono un punto in agenda solo quando serve a fare propaganda.

E si pone un problema di grande rilevanza, poiché la giurisprudenza dovrebbe fare proprie le urgenze della società mettendo in atto una normativa adeguata alle tematiche che necessitano di cura e attenzione.

Il PD, presente al fianco delle associazioni davanti a Palazzo Madama per protestare contro il testo proposto da Giulia Bongiorno, ha dichiarato che si tratta di un “testo irricevibile” e di “un arretramento giuridico e culturale a cui diciamo no” perché, come ha dichiarato Elly Schlein, “se il Parlamento deve votare una legge che fa un passo indietro, che tradisce le donne, allora meglio non farla”.

 

Isabella Beraudo

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