Un'azienda attraversa un periodo di riduzione delle commesse, mentre un'altra ha bisogno di personale con competenze analoghe. Conservare i posti di lavoro e utilizzare le professionalità disponibili presso un'altra impresa è l'obiettivo della nuova disciplina del distacco per salvaguardia occupazionale e continuità produttiva.
La possibilità è prevista dall'articolo 16-quater del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029.
La novità principale riguarda l'interesse del datore di lavoro che distacca i propri dipendenti: diversamente dal regime ordinario, la disposizione ammette il distacco anche in assenza di un suo specifico interesse produttivo o organizzativo, purché l'operazione persegua una delle finalità individuate dalla legge:
- salvaguardare i livelli occupazionali o la continuità produttiva;
- conservare le competenze professionali;
- evitare o limitare sospensioni dell'attività, riduzioni dell'orario, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero.
È necessario un accordo sindacale preventivo. Il distacco è espressamente ammesso anche tra aziende di settori diversi o che applicano differenti contratti collettivi, nel rispetto delle mansioni svolte dai lavoratori.
Per le imprese, lo strumento può rappresentare un'opportunità per affrontare esigenze produttive differenti: da una parte preservare competenze che rischierebbero di andare disperse; dall'altra trovare professionalità utili per attività determinate. La sola disponibilità di personale e il fabbisogno dell'impresa ospitante, tuttavia, non bastano: occorre verificare la concreta finalità occupazionale dell'operazione.
Il dipendente mantiene il rapporto con l'impresa di provenienza, che resta responsabile del trattamento economico e normativo. Gli eventuali rimborsi dei costi tra aziende devono essere regolati nei rispettivi accordi. Devono inoltre essere coordinati mansioni, orari e condizioni di lavoro, insieme agli obblighi di formazione, prevenzione e sicurezza.
Attenzione all'attuazione della misura. La legge rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro le disposizioni necessarie per applicare la nuova disciplina. Prima di avviare un distacco fondato su questa deroga, è quindi necessario verificarne l'adozione, l'applicabilità e le condizioni operative: il solo accordo sindacale non va considerato automaticamente sufficiente.
Le aziende interessate possono intanto individuare le esigenze produttive, le professionalità coinvolte e le possibili collaborazioni, per valutare con il proprio consulente del lavoro se ricorrano i presupposti e quale percorso sia concretamente utilizzabile.

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