I termini CTU e CTP sono talvolta utilizzati come dei sinonimi. Con questo approfondimento vorremmo cercare di fare chiarezza analizzando nel dettaglio le competenze di una e dell’altra figura.
Entrambi svolgono la loro funzione di consulenza nell’ambito di procedimenti giuridici sia civili che penali.
La sigla CTU significa Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura Civile) e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il Consulente Tecnico d’Ufficio collabora con il Giudice in un rapporto di fiducia e cooperazione.
Il Giudice, infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito, appunto, Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Le CTU sono molto utili al Giudice in quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto attinenti ad aree specifiche, e senza il parere di un esperto del settore la decisione del Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa.
Le Consulenze Tecniche possono riguardare differenti ambiti (ingegneria, medicina, meccanica, biologia, chimica, ecc..) ma anche la psicologia.
Lo Psicologo nel suo ruolo di perito o di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è chiamato a fornire al Giudice valutazioni tecniche-psicologiche rispetto ad una situazione nella quale sia importante comprendere la personalità delle persone, le relazioni interpersonali, oppure la qualità di competenze specifiche, come per esempio le capacità genitoriali di una coppia di coniugi, la qualità dell’attaccamento di un bambino ai propri genitori o parenti, ecc…
Il compito dello Psicologo in veste di CTU è nello specifico quello di acquisire informazioni sulle caratteristiche di personalità, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo.
A lui viene anche chiesto di elaborare una possibile progettualità per i soggetti coinvolti nella CTU.
La CTU in ambito psicologico si svolge attraverso colloqui, somministrazione di test psicologici, visite domiciliari e momenti di osservazione strutturata delle relazioni tra, per esempio, membri di una stessa famiglia o di una coppia.
Al termine del percorso di CTU, il perito convoca i soggetti esaminati (chiamati i “periziandi”) e fornisce loro una “restituzione”, ovvero spiega quali sono i risultati delle sue osservazioni e cosa scriverà al Giudice in risposta al Quesito Peritale.
Ai fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, può chiedere di avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il punto di vista del consulente d’ufficio, il Giudice può paragonarlo a quello dei consulenti di parte.
Il ruolo del CTP, Consulente Tecnico di Parte, è proprio quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa che ritengono di voler aggiungere un altro parere a quello della CTU.
Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.
Di qualsiasi natura sia il caso in cui viene richiesto l’intervento del CTU, il suo compito è comunque quello di tutelare il contraddittorio tra le parti.
Da un’accurata analisi delle consulenze fornite dal CTU e dal CTP avrà luogo la sentenza emessa dal Giudice.
Figura del CTU
I CC.TT.UU. sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a sua volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell’ordine professionale a cui si appartiene: architetti, agronomi, biologi, geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, etc. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, all’occorrenza, usato per nominare il consulente specifico.
Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto all’Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e validamente motivata. Questo accade proprio perché il presupposto che motiva la presenza del CTU nel contraddittorio è proprio il rapporto fiduciario e di collaborazione tra lui e il Giudice. Per questo motivo il Giudice può ritenere necessario avvalersi della collaborazione di un consulente “noto all’Ufficio”, cioè al Giudice e non iscritto all’Albo.
Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione. Al contrario, il perito nominato tra gli esperti iscritti all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e può rinunciarvi solo se sussistono particolari motivazioni, ad esempio nel caso in cui abbia un qualsiasi grado di parentela con une delle parti oppure se abbia già prestato la propria opera di consulenza nella stesse causa ma nel grado di giudizio precedente. Nel momento in cui il CTU accetta l’incarico, è chiamato a prestare giuramento in sede di udienza tramite la pronuncia di una precisa formula di giuramento che lo obbliga ad adempiere le funzioni affidategli, avendo l’unico obiettivo di far conoscere al giudice la verità.
Con lo scopo di accelerare il contraddittorio tra le parti, è usuale che il CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, mandi una bozza della CTU ai CTP. Questi ultimi, entro quindici giorni, hanno la facoltà di presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta. Su tali osservazioni, il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito dal Giudice.
Questo procedimento velocizza il confronto tra i consulenti che, in caso contrario, dovrebbero paragonare i loro pareri solo allo scadere di ogni termine e, quindi, in maniera molto più lenta. Così facendo, invece, si evita almeno un’udienza e accorciano i tempi della giustizia al fine di arrivare il prima possibile ad una sentenza.
Figura del CTP
Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.
Il Giudice, nell’ambito di un giudizio, tramite un’ordinanza, stabilisce il termine entro il quale le parti possono nominare il proprio consulente tecnico.
Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte.
Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio, partecipare alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del Giudice vi prende parte.
Il CTP assume un ruolo fondamentale, poiché, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.
E’ infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale ed alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.
Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione.
CTU e CTP rappresentano, dunque, due strumenti come tanti altri a disposizione dei cittadini che intendono far valere i propri diritti di fronte ad un Giudice e, si auspica, svolgano le loro funzioni con il solo intento di tutelare la giustizia.
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